La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 3988 del 17 febbraio 2025, ha fornito importanti chiarimenti in merito alle agevolazioni fiscali per l'acquisto della "prima casa" quando l'immobile è ancora in costruzione. In particolare, la sentenza si concentra sui termini entro i quali l'Agenzia delle Entrate può effettuare i controlli per verificare il diritto alle agevolazioni.
- Termine di decadenza:
- Il termine di tre anni per l'accertamento dei requisiti da parte dell'amministrazione finanziaria decorre dalla registrazione dell'atto di compravendita (il rogito), e non dai 18 mesi previsti per il cambio di residenza.
- Questo significa che l'Agenzia delle Entrate ha tre anni di tempo, a partire dalla registrazione dell'atto, per verificare se l'immobile rispetta i requisiti per essere considerato "prima casa".
- Assenza di un termine per l'ultimazione dei lavori:
- La legge non prevede un termine specifico per il completamento dei lavori di costruzione dell'immobile.
- Tuttavia, è implicito che i lavori debbano essere ultimati entro il termine di decadenza per l'accertamento (i tre anni dalla registrazione del rogito).
- Requisiti per l'agevolazione:
- L'immobile deve essere destinato ad abitazione "non di lusso" e deve rispettare i criteri stabiliti dal D.M. 2 agosto 1969.
- L'acquirente deve realizzare la finalità dichiarata di destinare l'immobile ad "abitazione principale" entro il termine di decadenza.
- Residenza:
- Se la legge richiede il trasferimento della residenza nel Comune in cui si trova l'immobile, e non necessariamente nell'immobile stesso, il termine per l'ultimazione dei lavori segue lo stesso principio.
- Non è ammissibile un'agevolazione senza un termine preciso per la realizzazione dei requisiti.
In sintesi:
La Cassazione ha chiarito che, per gli immobili in costruzione, il termine per i controlli dell'Agenzia delle Entrate è di tre anni dalla registrazione del rogito. Entro questo termine, l'immobile deve essere completato e rispettare i requisiti per la "prima casa".
Articolo originale da FiscoOggi qui.

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